Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Recepimento direttiva europea Decreto Leg. 10 agosto 2018 n. 104 - G.U. 8settembre 2018 n. 209

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 2017, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI. QUI SI PUO' SCARICARE LA G.U.

Si veda qui la Circolare esplicativa del Ministero di data 12 sembre 2018

Ho inserito le interpretazioni contenute nella circolare (ag. al 16 sett. 2018)

NON SCRIVETEMI, NON POSSO RISPONDERE; TUTTO QUELLO CHE SI POTEVA DIRE L'HO SCRITTO.
Capo I
Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità
ART. 1 - (Oggetto e campo di applicazione)
   1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
   2. Il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
ART. 2 - (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
NOTA: È il decreto che recepiva la Direttiva Europea base del 1991
   1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente:
«ART. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
   2. - Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»;
NOTA: frase insensata; quali sono le armi della categoria A la cui detenzione e porto sono consentite in Italia? In Italia ciò è consentito per tutte le armi comuni da sparo. E dove è la norma che recepisce il nuovo elenco delle armi di cat. A contenuto nella Direttiva? La legge di recepimento deve contenere tutte le regole della direttiva che già non esistono nella legge italiana oppure deve scrivere che la direttiva è recepita pari pari e la ricopia. Non si può pretendere che il cittadino italiano legga le gazzette ufficiali europee. L'affermazione del principio che la direttiva può essere recepita senza trasfonderla in una legge italiana (principio nuovo per la stravaganza) comporta che tutta la direttiva è integralmente recepita, salvo le parti espressamente modificate. E se si adotta questo principi salta tutto il meccanismo che a Roma si sono inventati per fregare l'Europa!

La direttiva stabilisce il divieto di acquisire o di detenere armi, parti di arma e munizioni della categoria A: “la detenzione può essere autorizzata in via eccezionale per servizi di vigilanza e per i collezionisti, assicurando adeguata custodia”. 
La legge doveva regolare la detenzione di queste nuove categorie di armi introdotte dalla direttiva: 
A6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis.  (cioè la facilitazione per tiratori sportivi qualificati).
A7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se: i) vi è inserito un serbatoio che può contenere più di 20 cartucce ii) vi è innestato un caricatore staccabile che può contenere più di 20 cartucce , b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se: i) vi è inserito come parte dell'arma un serbatoio che può contenere più di 10 cartucce o se vi è innestato un caricatore staccabile che può contenere più di 10 cartucce. 
Chi ha scritto il decreto non si è accorto della esistenza di queste armi e relative categorie e per la legge italiana continuano a non esistere perché il decreto le ha indicate ma non le ha definite.
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: Cerca di rimediare all'errore elencando essa stessa le armi di cat, A6 e A7 e sembra dare per pacifico che la norma si applica sia a serbatori che a caricatori. Hanno ragione, ma il Decreto L.vo  non lo dice se non in modo indiretto! Inoltre la Direttiva stabilisce che il caricatore o serbatoio non devono superare i 10/20 colpi; ciò non si trova né nel decreto né, ovviamente, nella circolare. O si copia ciò che dice la direttiva o ci si perde nella nebbia della approssimazione.
Ad ogni modo dice la circolare che "nessun intervento di conformazione sarà necessario per i caricatori con capienza che, pur essendo superiore ai cinque e quindici colpi, si mantengono entro i nuovi limiti dei dieci e venti colpi."
Forse la circolare avrebbe fatto bene a precisare che nella cat. A6 rientrano solo le armi originariamente automatiche e poi modificate in armi semiautomatiche; non vi rientrano le armi semiatomatiche derivate da armi automatiche con creazione di un modello autonomo. Tipico il caso dei Kalashnikov, oggetto di sequestro in tutta Italia, i cui modelli provenienti dalla ex Jugoslavia non erano affatto modificati, ma costruiti (male) ex novo come modello semiautomatico; pare che il perito incaricato di valutarli non se ne sia accorto, E' importante che si controlli il Banco di Prova affinché non metta in cat. A6 armi che, con caricatore da 10 colpi, rimangono di cat. B.

  1. b) L’articolo 1-bis, è sostituito dal seguente:

«ART. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:
   1 - ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
   2 - come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: La circolare dice che nulla cambia per le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo. Nessuno aveva mai dubitato di ciò, salvo il Ministero!

b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
NOTA: Finalmente è ancora più chiaro che parti di armi sono solo quelle essenziali elencate; tutte le altre cose o sono accessori non necessari all’uso normale dell’arma oppure sono componenti o minuterie irrilevanti. Il calcio amovibile è un accessorio o comunque una parte non essenziale e non incide sulle dimensioni dell’arma.
c) “armi da fuoco camuffate”: le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
e)
 "tracciabilità", il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;
f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte:
NOTA: il Decreto ha modificato un poco la Direttiva infilandoci l'inciso "pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco". Ciò è stato fatto ad arte per giocare su di un equivoco perché il "pur" sembra voler dire "anche nel caso in cui"; invece la Direttiva è chiara, in ogni lingua, nel dire che si tratta di attività puramente organizzativa, tipo mediazione o rappresentanza, fatta da chi non dispone materialmente delle armi. Da questa e altre norne si capisce che al Ministero si stanno organizzando per favorire compagni di merenda!
1 - nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
   2 - nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:
   1- fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
   2 - fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.”.
NOTA: Si insiste a perpetuare l’errore di traduzione che usa la parola ottocentesca “armaiolo” ormai troppo limitativa per chi svolge tutte le attività descritte. Il termine corretto è “armiere”.
ART. 3 - (Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
   1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.»;
NOTA: Norma corretta per ovviare a stravaganti interpretazioni di prefetture e questure; sarebbe stato bene precisare che anche chi demilitarizza armi può rottamare le armi non cedibili, ma ci si può arrivare in via interpretativa. E non sarebbe stato male stabilire che cosa fa il fabbricante di ogni arma ricevuta per fare modifica e di cui sostituisce parti. In mancanza di indicazioni normative ora dovrebbe procedere al versamento ai Carabinieri delle parti residue.
 b) all’articolo 31-bis, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;
NOTA: Norma imbecille e contraria alla Direttiva: essa si applica agli intermediari regolati dall’art, 31 bis del TULPS e prevede che essi tengano i registri di PS per le armi o le munizioni di cui abbiano la materiale disponibilità. Ma se dispongono delle armi non sono più intermediari, e diventano armieri e devono avere le specifiche licenze! Sorge il sospetto, come già detto, che il Ministero, per favorire i soliti compagni di merenda, stia studiando come rilasciare licenze che consentono di trafficare in armi a soggetti che non hanno mai sostenuto l'esame per dimostrare la capacità tecnica (ad es, ex funzionari di PS). E quindi mette le armi in mano agli intermediari con il gioco delle tre carte.
 c) all’articolo 34 è, in fine, aggiunto il seguente comma: “Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.
NOTA: Disposizione saggia e del tutto opportuna per ovviare alla prepotenze di quelle questura che bloccavano i trasporti di armi per mesi per pure volontà di malfare. Mi scrivono che qualcuno, il solito amico del giaguaro, avrebbe detto che in base a questa norna rimane ferma la licenza di trasporto a cui si aggiunge ora l'obbligo di dare l'avviso della partenza dei prodotti 48 ore prima della loro partenza!! È una assurdità totale, degna di un ministeriale, perché la licenza di trasporto non esiste; il TULPS prevede solo l'avviso di trasporto che doveva essere vidimato dal questore. Ore si dice che l'obbligo dell'avviso è "assolto" mediante la comunicazione 48 ore prima della spedizione e proprio non si capisce su che cosa ci sia da masturbarsi. Forse  la parola "assolto" è poco comprensibili ai più, ma non ha nulla a che vedere con il processo penale; vuol solo dire che  "rimpiazza" l'avviso di trasporto che non c'è più.
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: La circolare dà la corretta interpretazione: solo PEC e null'altro.
 d) all’articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:
   1 - il primo comma è sostituito dal seguente «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
NOTA: Ribadisco, come già scritto nel 2010, che la norma, letta secondo le regole della lingua italiana, ha abolito la denunzia di armi bianche o antiche; ma nessuno è mai stato capace di portare il problema di fronte ai giudici.
La norma stabilisce ora che la denunzia può essere fatta anche mediante posta elettronica certificata all’ufficio competente a riceverla o comunque alla Questura; sarà questa a doverla poi smistare al Commissariato o alla Stazione dei Carabinieri competente (forse non volevano ciò, ma così hanno scritto).
L’ultimo comma sembra dire che rimangono fermi i limiti di colpi per i caricatori già stabiliti nel 2013, ma che vanno denunziati solamente i caricatori per arma lunga previsti per contenere più di 10 colpi e per arma corta più di 20 colpi, se per arma corta. Però lo stesso decreto, all'art. 5, modifica la norma del 2013 introdotta nella legge 110 e quindi ora la legge dice che vanno denunziati solo i caricatori con più di 10/20 colpi. Rimane fermo che non deve essere denunziato il caricatore ufficialmente in dotazione all’arma, qualunque sia la sia capacità; ma è bene indicarla in denunzia. Il Decreto non lo dice ma dovrebbe venir meno anche la norma sulle limitazioni ai serbatoi, così come vuole la direttiva. 
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: La circolare non chiarisce il dubbio circa i serbatoi. La circolare non dice che si può sempre e comunque inviare la denunzia direttamente alla questura.

   2 - il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
NOTA: Attenzione: per obbligo previsto dalla Direttiva il certificato avrà valore solo per 5 anni; solo per chi ha una licenza di porto d’armi il periodo è prolungato fino alla scadenza della stessa.
Ma qui hanno fatto casino; il solito orecchiante ha pensato di favorire i collezionisti di armi antiche esentandoli dal presentare il certificato di idoneità psichica. Ma esso non c’è mai voluto; il certificato è richiesto solo per le armi comuni da sparo! 
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»;
e) all’articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,». 
NOTA: Non si capisce; forse c'è un errore e volevano dire NON PUO' ESSERE RICUSATA ai riabilitati; o forse così avevano detto i politici ed al Ministero hanno fatto i furbi ed hanno fatto sparire il NON. Così come è scritto vuol dire "non ce ne frega nulla se vi è stata riabilitazione; il rilascio è sempre discrezionale; certo è meglio che un divieto assoluto.
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: La circolare fornisce la corretta interpretazione: se uno è stato riabilitato e dopo la riabilitazione si è comportato bene, prefetto e questore non possono negare la licenza. Purtroppo, nella sua becera ignoranza di diritto, chi ha scritto la norma si è dimenticato i casi in cui il reato viene dichiarato estinto dopo sospesione condizionale, patteggiamento, affidamento in prova, ecc, casi per cui non si può neppure fare la riabilitazione. perché hanno già di per sé effetti più vantaggiosi per il soggetto. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, si rimane ancora nella nebbia, affidati alla stramberie di questori e prefetti.
ART. 4 - (Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323)
Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell’articolo unico, è sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».
NOTA: Viene cambiata solo la durata della licenza da sei a cinque anni. Rimane comunque fermo che la prima scadenza cadrà alla data di compleanno del titolare che cade oltre il primo anno dal rilascio.
ART. 5 - (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’articolo 1 -bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;
NOTA: Grave errore; la direttiva dice che sono armi proibite e non parla affatto di armi tipo guerra, che è nozione sconosciuta agli altri paesi; e il nostro diritto già prevede la categoria delle armi proibite, come, ad es. le pistole in calibro 9 para e le armi con più di un certo numero di colpi. La differenza è essenziale ai fini della produzione ed esportazione e del collezionismo.
   b) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:
      1 - Al comma 2, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, » sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, ».
NOTALa norma anteriore inseriva fra le armi proibite quelle contenenti un certo numero di colpi; la norma viene mutata stabilendo che sono proibite, salvo che siano armi sportive, quelle contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte. Vale anche per i serbatoi. 
      2 - al terzo comma, secondo periodo, le parole: “biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52” sono sostituite dalle seguenti: “prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008,”;
   c) all’articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1 - al sesto comma, le parole: « è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. » sono sostituite dalle seguenti: « è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»;
NOTA: Nulla di male a portare il numero delle armi sportive detenibili da 6 a 12, ma vi è il gravissimo errore di far finta di non sapere che la Direttiva Europea e tutto il resto dell’Europa non conosce la categoria delle armi sportive, che non esistono come tipologia tecnica; sono un’invenzione burocratica italiana. Ne riparleremo più avanti. La legge italiana non può stabilire che certe armi dichiarate proibite dalla Direttiva non lo sono perché noi abbiamo deciso che sono sportive, categoria ignota al mondo e quindi irrilevante!
      2. dopo il nono comma è aggiunto il seguente: 
«Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l’ammenda fino a 1.000 euro.»; 
NOTA: Il comma nono è quello che vieta di detenere le munizioni di armi in collezione. Ora si dice che occasionalmente si possono acquistare fino a 62 cartucce da usare in giornata e con esse si può andare al poligono a spararle. Ma si restringe ciò che era fattibile, si dice cha al poligono ora le armi in collezione possono essere trasportate. ma solo una volta ogni sei mesi e per prove di funzionamento; e chi vuole andarci può comperare al mattino solo 62 cartucce e le può trasportare, ma le deve usare entro 24 ore (che sono 10 se il poligono non è aperto per tutta la notte!") e solo per prove di funzionamento.
Norma assolutamente stravagante e delirante; ovvio anche che chi l’ha scritta era convinto che le cartucce si comprano una a una come le banane!
La norma mette una stretta totale sulle armi in collezione perché di fatto vieta di usare armi in collezione per gare e allenamenti. È proprio fatto divieto di sparare più di 62 colpi ogni sei mesi, anche se uno le munizioni le acquista nel poligono (non può ricaricarle)! Tutto il contrario di ciò che prevedeva la direttiva per favorire i tiratori, anche quelli che usano armi di cat. A6 o A7.
Sorge poi il dubbio che le armi invecchino come le persone e che ogni tanto ci voglia una visita di controllo: al poligono si va per godersi l’arma, per valutarne le capacità, per fare esperimenti balistici, per fare perizie, ecc.; ma che ne sanno di ciò al Ministero? 
CHE COSA DICE LA CIRCOLARE: Spiega il perché dei sei mesi e dei 62 colpi:
" tali modalità coincidono con gli standard ordinari con i quali la Polizia di Stato effettua le prove tecniche di funzionamento sulle armi in propria dotazione". Come si può paragonare un'arma che viene portata ogni giorno e può rovinarsi, con un'arma che sta chiusa in cassaforte per sei mesi? Ovvio che funziona, ma le esigenze di andare al poligono sono altre e devono essere tutelate, non calpestate applicando regolamenti di caserma; ma pare che  al Ministero più in là di ciò non vadano!
    
 d) all’articolo 11:
   1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;     2) il primo comma, è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.»;
      3)  dopo l’undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»;
NOTA: Si veda nota all’art. 3. La norma è stata chiaramente studiata dal Ministero dell’Interno per scaricare sui Carabinieri tutto il lavoro commesso alla rottamazione di armi e loro parti! 
e) l’articolo 11-bis, è sostituito dal seguente:
«ART. 11-bis Tracciabilità delle armi e delle munizioni.
   1. Nell’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull’arma quale marcatura unica ai sensi dell’articolo 11, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L’archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
   2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime. »;
f) l’articolo 17, è sostituito dal seguente:
«ART. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
   1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.»;
   2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), punto 3 sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018.
CIÒ CHE DICE LA CIRCOLARE: Contiene dei farfugliamenti. Dice che la ditta di spedizione (cosa vogliono dire? la ditta che spedisce la merce o lo spedizioniere? Ovvio che deve essere "chi spedisce la merce", il quale può non essere una ditta!)  deve avvisare l'ufficio di PS del luogo ove risiede l'interessato (l'interessato a che cosa?). L'avviso lo ha già dato chi ha ceduto l'arma e nessuna norma obbliga il trasportatore a fare comunicazioni. La PS è già informata e non può pretendere di essere informata due volte ed è perfettamente in grado di controllare se l'arma è giunta a destinazione ed è stata denunziata.

ART. 6 - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;
   b) all’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».
NOTA: Nulla di nuovo salvo la durata della licenza ridotta a 5 anni; la norma però rende chiaro che per il rinnovo non occorre mai presentare nuove certificazioni su maneggio armi o abilitazione venatoria.

ART. 7 - (Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;
NOTA: E così il ministero è riuscito a fregare tutti: per vent’anni non è riuscito a scrivere uno straccio di regolamento per regolare la materia e ora ripropone la norma senza regolamento dando mano a libera ai questori e prefetti di decidere a membro di segugio e a macchia di leopardo, secondo le loro fisime o simpatie, senza alcun collegamento con la realtà, quante munizioni un cittadino può acquistare ogni cinque anni. In Francia, per togliere questa discrezionalità che è puro arbitrio, avevano fatto la rivoluzione; gli italiani si compreranno gli anal-gesici come hanno sempre fatto!

ART. 8 - (Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509)
1. All’articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».
NOTA: Norma che conferma la necessità di indicare nella denunzia anche il calibro delle cartucce.

ART. 9 - (Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526)
1. All’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».
NOTA: Norma sbagliata: ci vuole in marchio italiano unico riconoscibile e riconosciuto all'estero e che ogni importare o produttore deve apporre sugli strumenti. Altrimenti come fa il cittadino o la PS a sapere che il marchio apposto non è di fantasia? Solo un idiota può stabilire di imporre un marchio distintivo senza dire quali caratteristiche esso deve avere!
ART. 10 - (Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43)
1. Al decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all’articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole “munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli” sono aggiunte le seguenti: “31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,”
NOTA: modifica una piccolezza nel decreto antiterrorismo del 2015

ART. 11 - (Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni)
1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
   a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell’arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d’impresa, l’indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all’acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall’imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell’arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
   b) per le munizioni, le informazioni previste dall’articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n.509
   c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall’articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 54, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacità offensiva.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L’inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell’Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, nonché dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6.  Con decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
   a) di funzionamento del sistema informatico;
   b) dall’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;
   d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
   e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
   f)   di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l’anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l’anno 2019, per l’istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2020, per le attività di gestione e manutenzione del sistema.


Capo II - Norme transitorie e finali

ART. 12 - (Disposizioni transitorie e finali) .
1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all’atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
NOTA: Tratta della licenza di tiro a volo e della licenza di caccia e dice che i 5 anni si applicheranno ai rinnovi, via via che scadranno, se la scadenza avviene entro l’entrata in vigore del presente decreto. Norma assurda e insensata; si è da sempre stabilito che il titolo rimane valido con la vecchia scadenza fini a che non scade naturalmente; solo ai titoli rilasciati in futuro si applicherà la durata dei 5 anni. E come fa ad applicarsi una norma del genere se la disposizione entra in vigore subito? Al Ministero si sono incartati in una frase un po' difficile!
CHE COSA DICE LA CIRCOLARE: dice correttamente che le licenze in corso scadranno al loro termine attuale e che solo i nuovi rilasci o rinnovi sono soggette ai nuovi termini del Decreto.

2. Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
NOTA: Se un ministero non riesce a fare un regolamento in sette anni, è meglio che chiuda. Ma il problema non è questo. La norma è fatta per accontentare una piccola lobby di una cinquantina di medici che dipendono dallo Stato o sno pensionati, ma vogliono fare professione privata rilasciando certificati a pagamento. Ma dove si è mai visto che chi deve dimostrare di essere sano di mente va da un medico amico o prezzolato che gli fa un certificato senza alcun controllo? Questa comma dovrebbe applicarsi solo al rilascio nel certificato di idoneità psichica; come possa farlo medico diverso dal medico di base, che non conosce il suo paziente e che non ha accesso ai suoi dati medici è un mistero che il ministero dell'interno dovrebbe chiarire che il Ministero della Sanità dovrebbe eliminare.
Ma vi è un altro problema: un medico dipendente dello stato che non è in servizio non è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ma un cittadino qualsiasi laureato in medicima che non può certificare assolutamente nulla. Sarebbe come se il legislatore avesse detto che il certificato lo può fare il portinaio del condominio che conosce bene il richiedente! Certo che il legislatore lo può dire, ma è una idiozia che non sta in piedi e quindi assolutamente inapplicabile. Ed infatti nel comma successivo il legislatore prevede che l'idoneità psico-fisica sia certificata da uno di questi medici in servizio effettivo. I casi sono due: o il ministero ha voluto favorire in modo del tutto illegale i medici pensionati, o comunque non in servizio, oppure vi è stato un errore e nel comma tre si sono dimenticati di precisare che il medico deve essere comunque in servizio. Il legislatore si è anche dimenticato di dire se questo medico può agire al di fuori delle strutture pubbliche da cui dipende. La risposta dovrebbe essere negativa perché l'attività al di fuori di queste strutture deve essere esplicitamente autorizzata, con preciso controllo degli incassi di chi lavora e non si può certo legittimare una specie di assenteismo.

3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
NOTA: Ed era tanto l’ansia di favorire gli amici che hanno ripetuto la cosa due volte! Si veda la precisazione al comma precedente.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI, 
NOTA: La norma è in perfetta violazione della direttiva europea e rappresenta una grave infrazione alla Direttiva. Per la direttiva vi sono requisiti ben più stringenti: non basta essere iscritti ad una federazione, ma bisogna essere praticanti effettivi in modo documentato e si possono detenere solo le armi di cat. A6 o A7 usate dalla federazione sportiva a cui si è iscritti. In altre parole: non si può fare a meno di copiare ciò che ha scritto in proposito la direttiva. Inoltre: dove è la norna in cui si spiega quali sono queste armi; non è che si fa il gioco delle tre carte e si cerca di nasconderle? Come può fare un poligono privato a comperare e detenere queste armi? Dove è la norma? Dove sono le norme di sicurezza speciali che la Direttiva pretende? Che sicurezza c'è che il questore autorizzi la detenzione di un numero sufficiente di cartucce? Quali norme si applicano alla illegale detenzione di armi proibite?
Che le associazioni dilettantistiche possano certificare che un soggetto è tiratore e che si allena, è  fuori logica e si presta a gabole. Queste associazioni spesso nascono per risparmiare sulle tasse, molte non hanno neppure un poligono. Forse se ne potrà riparlare quado ci sarà un regolamento serio sui poligoni privati, ma ora è cosa del tutto prematura.

Comunque è norma raffazzonata; Prima si dice che basta essere iscritti a federazioni di tiro riconosciute dal CONI; quindi anche alla FITAV o al Tiro con l'Arco ed è un po' strano che un tiratore a volo detenga 12 Kalshnikov! Poi aggiunge le federazioni straniere UE e vorrei proprio vedere il valore delle loro certificazioni; poi si aggiungono gli iscritti al TSN (anche se iscritti ad una federazione che non usa certe armi?) e poi gli iscritti alle federazioni dilettantistiche affiliate al CONI (come dire cani e porci!).  Inoltre: che cavolo c'entrano le federazioni estere? Le armi di cat. A non possono essere iscritte sulla Carta Europea e quindi non si può andare a gareggiare all'estero, senza un mare di licenze.

COSA DICE LA CIRCOLARE: La circolare scrive che la certificazione ai tiratori sportivi viene rilasciata dal CONI! Non e vero!
Scrive inoltre che per avere la licenza di collezione ci vuole la capacitò tecnica. Non è vero e lo stesso decreto scrive che possono andare a sparare al poligono solo i collezionisti che hanno la capacità tecnica Vuol dire che ne sono alcuni che ne sono privi.

Si noti l'idiozia della scelta italiana in cui si dice che sono ad uso sportivo le armi che certi sportivi dichiarano di usare per il loro sport e che sono tiratori sportivi quelli che le usano! Altro che cane che si morde la coda!


5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detengono legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla medesima data. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
NOTA: Perfetta violazione della direttiva. Essa prevede che per detenere queste armi ci vogliono speciali misure di sicurezza e licenza di collezione.
6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detengono legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
NOTA: Norma alquanto complessa. Prima di tutto dove è la definizione delle armi di cat. A8? Esse sono" Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi. Lo Stato italiano potrà decidere di escludere dalla categoria A queste armi se acquistate prima della data di entrata in vigore della direttiva. In linea di massima per noi è già stabilito che le armi con calciolo mobile si misurano senza il calciolo e quindi di regola sono classificate fra le armi corte, cat. B1. Quindi la norma si applica alle armi con canna che supera i 30 cm. La norma della direttiva si riferisce però a quelle armi in cui il calciolo può essere ribaltato o tolto senza limitarne la funzionalità; vi sono infatti armi di questo tipo in cui il ribaltamento del calciolo blocca la possibilità di sparare. Ciò significa che le armi lunghe con questa caratteristica rimangono in cat. A7 o B4 o B6 o B7, a seconda dei casi. come se il calciolo fosse fisso.
L'opportuna precisazione della direttiva, secondo la quale bisogna considerare se il ribaltamento del calciolo impedisce o meno di sparare, comporta che dovrà essere rivisto il criterio per cui l'arma si misura come se il calciolo non ci fosse. E' chiaro che se l'arma non funziona con il calciolo ripiegato, viene facilitato solo il trasporto e non il porto e quindi non si può dire che viene portata un'arma corta, anche se le dimensioni scendono sotto quelle discriminanti. Se la si vuole usare ritorna ad essre un'arma lunga (in sostanza, con il linguaggio di un tempo si può dire che ci trova di fronte ad un fucile "a scavezzo").

- A partire dal 14 settembre 2018 armi e caricatori della cat. A6 e A7 possono essere acquistati e detenuti solo da tiratori sportivi (Art. 12 comma 4). 
- Chi alla data del 13 giugno 2017 già detiene le armi e i caricatori di cui alla cat. A6 e A7 può continuare a detenerle anche se non è tiratore sportivo (Art.12 comma 5).
- Chi alla data del 13 giugno 2017 già detiene le armi di cat. A8 continua a detenerle senza cambiamenti (Art. 12 comma 6)  
- Chi alla data del 13 giugno 2015 già detiene queste armi e caricatori le può cedere a tiratori sportivi. Se sono armi di cat. 8 si seguono le norme previste per le armi da guerra, più o meno, sulla loro cessione o eredità (Art. 12 comma 6). Queste armi rimangono però tutte armi comuni da sparo ai fini delle sanzioni penali (Art. 12 comma 8)
- Chi non e tiratore sportivo e in futuro vuole acquistare e detenere armi delle  cat. A6 - A7 - A8 dovrà munirsi di licenza di collezione speciale (Art. 12 comma 7).
- Chi detiene armi e loro parti delle cat. A6-7-8 devono adeguarsi al decreto entro il 31 dicembre 2018 (art. 12 comma 9). Questo comma è confuso; è chiaro che non va contro con i commi 4-5-6 e quindi chi le ha le può continuare a detenere; ma allora in che cosa deve adeguarsi al decreto?

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.
NOTA: Ecco che le armi di cat. A8 vengono assimilate alle cat. A6 e A7 il che dimostra l’errore del comma 6! Il richiamo all’art. 10 L. 119/1975 è fatta solo per la pena per chi non osserva le normi sulle collezioni. 
Per queste armi proibite si instaura un doppio regime: detenibili fino a 12 se sportive da parte di chi è tiratore sportivo e senza particolari misure di sicurezza; per gli altri licenza di collezione solo in casi eccezionali e motivati, misure particolari di sicurezza, divieti di portarle al poligono salvo due volte all'anno e solo per sparare 62 colpi. Ma perché mai un tiratore sportivo non dovrebbe osservare le norme di sicurezza previste per la qualità delle armi e non secondo la qualità delle persone che le detengono? Sarebbe come dire che i militari le armi da guerra le possono tenere in camera da letto e che i ladri sapranno che queste armi le devono andare a rubare a casa dei tiratori!
8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
NOTA: Disposizioni ovvie, ma opportune per evitare che i soliti sprovveduti le considerino armi da guerra o tipo guerra! Lo stesso criterio vale per le pistole dal 9 para e avrebbe dovuto valere per le armi camuffate. Essere proibite e ammesse solo per alcuni non muta la loro natura perché armi da guerra sono solo quelle negli elenchi di armamento e i reati in materia di armi da guerra si commettono solo in relazione alle armi da guerra.
CHE COSA DICE LA CIRCOLARE: Dice che i collezionisti devono avere la capacità tecnica. È sbagliato!  L'art. 8 non prevede la capacità tecnica per i collezionisti. Ma nel 99% dei casi ce l'hanno per aver potuto ricevere le armi. È lo stesso Decreto a scrivere che i collezionisti possono andare con un'arma al poligono solo se hanno la capacità tecnica; quindi vi sono collezionisti senza capacità tecnica.
ART. 13 - (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. d), punto 3 e dell’articolo 2°, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l’anno 2018, ad euro 1.300.000 per l’anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera d), punto 3 e
2°, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14 - (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
NOTA: Quindi anche senza il rispetto della vacatio legis, se la legge verrà pubblicata dopo il 1° settembre
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 6:
NOTA: Art. 13 di quale legge? Non certo di questa e neppure della legge 110/1975. Vi è un errore.
   a) all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43, le parole: “armi, munizioni e sono soppresse e le parole. “agli articoli 35e sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo”;
NOTA: Sono norme burocratiche della legge antiterrorismo e non si capisce lo scopo della correzione.
   b) all’articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) il comma 3, è abrogato;
 2) al comma 4, le parole: “35, comma 1” sono soppresse;
   c) all’articolo 11 -bis della legge 18 aprile 1975, n.110, il riferimento all’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all’articolo 11, comma 1.
3. L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente. 
NOTA: Una cosa semplice detta in modo contorto, come usano al Ministero! La prima frase è una idiozia. L’obbligo di presentare il certificato c’è già da due anni e non vi è bisogno di stabilire un termine di 12 mesi per adempiere. Forse volevano dire che per chi già ha presentato il certificato medico, esso continua a valere per sei anni e da tale scadenza si calcola il nuovo periodo di cinque anni La seconda frase sembra ripetere ciò che era già stabilito: e cioè che il cittadino può attendere impunemente che la PS gli richieda di presentare il certificato: la novità è che invece dei 30 giorni previsti in passato ora si assegnano 60 giorni per portare il certificato, visto che l’ASL spesso impiega mesi a rilasciarlo. Una mente normale avrebbe scritto solo questo!


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CHE COSA DEVE SAPERE IL NORMALE CITTADINO
Molti articoli per cose puramente burocratiche.
Ben poche le cose che il cittadino è interessato a sapere.
1) Le licenze di caccia e tiro a volo avranno una durata di 5 anno invece di 6.
2) Le denunzie di acquisto di armi e munizioni possono essere spedite a mezzo PEC la quale deve essere ovviamente personale del denunziante o di una ditta di cui egli è il legale rappresentante. Non si può usare la PEC di un amico o familiare. Attenzione; chi ha la PEC deve poi controllare molto spesso la sua casella perché può contenerne comunicazioni o notifiche importanti .
3) Devono essere denunziati i caricatori per arma lunga previsti per contenere più di 10 colpi e quelli per arma corta per più di 20 colpi; se la capacità del caricatore base dell'arma è già indicato nella denunzia, non si deve denunziare tale caricatore. Attenzione però: i caricatori che superano i 10/20 colpi possono essere detenuti solo dai tiratori sportivi. 
4) Le armi di categoria B9, ex B7 (quelle che assomigliano ad un fucile d'assalto) non possono essere usate per scopi venatori.  Le armi di cat. A6 e A7 sono riservate ai tiratori sportivi e non possono essere usate per cacciare.
5) Le armi di cat.  A6 e A7 dichiarate sportive e i caricatori con più di 10/20 colpi, anche non relativi alle armi detenute, possono essere detenute solo da tiratori iscritti ad associazioni sportive (anche alla FITAV?) nel numero massimo di 12; non vi è limite per i caricatori. Questi sportivi non devono adottare le misure eccezionali di scurezza previste dalla direttiva. Chi già le detiene può continuare a detenerle anche se non iscritto ad una associazione sportiva. La regola si applica anche ai serbatoi, come si ricava leggendo il testo originale della direttiva e non la traduzione in italiano malfatta, 
Coloro che non hanno pagato un obolo ad una associazione sportiva potranno detenerne fino a tre pezzi come armi comuni non sportive e non da caccia e caricatori con più di 10/20 colpi se riescono ad ottenere una licenza di collezione basata su eccezionali esigenze motivate e con particolari misure di sicurezza lasciate alla fantasia dei questori. È probabile che ricevano la licenza solo i raccomandati.
6) I titolari di licenza di collezione possono andare una volta a semestre al poligono e sparare fino a 62 cartucce, ma guai se ci godono; devono solo controllare se l'arma funziona! Se non trovano le cartucce in poligono le devono comperare e consumare entro 24 ore dall'acquisto. Se uno è furbo le fa acquistare da un amico, che non ha nessun vincolo, e così dimostra con i fatti quanto sono imbecilli i burocrati! La legge non dice che non possa far sparare altri colpi, oltre i 62, ad altre persone; la questione rimane dubbia.
7) Chi detiene attualmente queste armi e non è tiratore deve correre a farsi una tessera oppure a chiedere una licenza di collezione che gli verrà negata. Chi le detiene, sia esso o meno tiratore, può vendere le armi solo ad armieri od esportarle. Si dovrebbe concludere che non può cedere le armi neppure al tiratore che può detenerle ed usare. Norma incostituzionale per manifesta imbecillità. 
8) Per le parti di armi di questa categoria vi è anche l'obbligo della custodia che invece non esiste per le parti di armi diverse.
9) Parti di armi sono solo quelle essenziali; gli accessori salvo il silenziatore, sono liberi (ma non vi fidare perché i giudici se ne convinceranno forse fra dieci anni).
10) Il questore e il prefetto decideranno a discrezione o usando doti di preveggenza degne del mago di Napoli, quante cartucce un cittadino può acquistare nel periodo di validità della licenza (uno o cinque anni) .
11) Le munizioni vanno denunziate con indicazione del calibro.
12) Le armi lunghe con calcio rimovibile sono vietate come quelle A6 e A7; pero se non superano le misure per essere definite lunghe, anche dopo aver tolto il calcio, vuol dire che sono armi corte e quindi non soggette al divieto.
13) I commercianti e produttori di armi non devono più attendere il visto dell'avviso di trasporto. Ora devono dare avviso della intenzione di trasportare armi almeno 48 ore prima del trasporto e non occorre altro.
14) Chi è stato riabilitato può ottenere licenze in materia di armi e prefetto e questore possono valutare solo condotte succesive alla riabilitazione. Purtroppo, nella sua becera ignoranza di diritto, chi ha scritto la norma si è dimenticato i casi in cui il reato viene dichiarato estinto dopo sospesione condizionale, patteggiamento, affidamento in prova, ecc, casi per cui non si può neppure fare la riabilitazione. perché hanno già di per sé effetti più vantaggiosi per il soggetto. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, si rimane ancora nella nebbia, affidati alla stramberie di questori e prefetti.

TERMINI DA OSSERVARE
- Il D.to Legislativo entra in vigore il 14 settembre 2018.
- A partire dal 14 settembre 2018 armi e caricatori della cat. A6 e A7 possono essere acquistati e detenuti solo da tiratori sportivi (Art. 12 comma 4). 
- Chi alla data del 13 giugno 2017 già detiene le armi e i caricatori di cui alla cat. A6 e A7 può continuare a detenerle anche se non è tiratore sportivo (Art.12 comma 5).
- Chi alla data del 13 giugno 2017 già detiene le armi di cat. A8 continua a detenerle senza cambiamenti (Art. 12 comma 6)  
- Chi alla data del 13 giugno 2015 già detiene queste armi e caricatori le può cedere a tiratori sportivi. Se sono armi di cat. 8 si seguono le norme previste per le armi da guerra, più o meno, sulla loro cessione o eredità  (Art. 12 comma 6). Queste armi rimangono però tutte armi comuni da sparo ai fini delle sanzioni penali (Art. 12 comma 8)
- Chi non e tiratore sportivo e in futuro vuole acquistare e detenere armi delle  cat. A6 - A7 - A8 dovrà munirsi di licenza di collezione speciale (Art. 12 comma 7).
- Chi detiene armi e loro parti delle cat. A6-7-8 devono adeguarsi al decreto entro il 31 dicembre 2018 (art. 12 comma 9).
Questa ultimo comma è confuso; è chiaro che non va contro i commi 4-5-6 e quindi chi le ha già può continuare a detenerle; ma allora in che cosa devo adeguarsi al decreto? Forse si sono preoccupati di chi ha acquistato le armi fra giugno e settembre e quindi stabilisce che 
- chi deteneva armi categoria A 6, 7 e 8 al 13 giugno 2017 non deve fare niente e può continuare a detenerle in deroga;
- chi le ha acquistate dopo tale data e prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, deve “adempiere”, nel senso che deve richiedere la speciale licenza di collezione.
Ma come è possibile, per la Costituzione e per la Direttiva, che la stessa arma sia assoggettata  a due diversi regimi di sicurezza? Se è pericolosa, poco importa in che data è stata acquistata! 

(23-9-2018)

 

 


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